IPERAMMORTAMENTO – CHIARIMENTI SULLA PERIZIA GIURATA

Con la risoluzione n. 152/E del 15/12/2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti necessari per ovviare alle possibili difficoltà che i professionisti incaricati della perizia giurata potrebbero incontrare per il rispetto del termine del 31 dicembre 2017 che, per la generalità dei soggetti, costituisce il temine di chiusura del periodo d’imposta agevolabile.

Il comma 11 dell’articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 prevede uno specifico adempimento documentale per la fruizione dell’iper ammortamento. Come precisato nella circolare n. 4/E del 2017, tale adempimento deve essere soddisfatto entro il termine di chiusura del periodo d’imposta a partire dal quale l’impresa intende avvalersi dell’agevolazione.

Al riguardo, con specifico riferimento al caso in cui l’impresa decida di ricorrere alla perizia tecnica giurata, sono state segnalate possibili difficoltà per il rispetto di tale termine nelle situazioni in cui l’entrata in funzione e l’interconnessione dei beni agevolabili – nonché, in caso di beni e impianti complessi realizzati in appalto, la stessa consegna e le fasi di collaudo e accettazione – avvengano proprio a ridosso degli ultimi giorni dell’anno; in queste situazioni, infatti, il professionista potrebbe incontrare oggettive difficoltà a completare la procedura con il giuramento.

In relazione a tali situazioni, ricordando che comunque la procedura di giuramento potrebbe essere effettuata dal professionista anche presso un notaio, si ritiene di poter accogliere una soluzione che, pur mantenendo fermo il rispetto del termine del 31 dicembre 2017 per l’effettuazione della verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione, consenta al professionista di procedere al giuramento della perizia anche nei primi giorni successivi al 31 dicembre 2017.

In particolare, nelle descritte situazioni si ritiene sufficiente che il professionista incaricato consegni all’impresa entro la data del 31 dicembre 2017 una perizia asseverata e, quindi, dotata comunque di assunzione di responsabilità circa la certezza e la veridicità dei suoi contenuti.

La consegna entro il 31 dicembre della perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell’impresa dovrà risultare da un atto avente data certa: ad esempio, invio della perizia asseverata in plico raccomandato senza busta oppure invio della stessa tramite posta elettronica certificata (Pec).

Resta inteso, naturalmente, che il documento successivamente esibito per il giuramento dovrà essere esattamente il medesimo inviato all’impresa.

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