INCENTIVI 4.0 – DA IPERAMMORTAMENTO A CREDITO D’IMPOSTA

ENTE EROGATORE:

Ministero dello Sviluppo Economico – Agenzia delle Entrate

 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI:

Investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello stato.

 

PERIODO DI AMMISSIBILITA’ DEGLI INVESTIMENTI:

1 GENNAIO 2020 – 31 DICEMBRE 2020, è possibile effettuare l’investimento entro il 30/06/2021 a condizione che entro la data del 31/12/2020 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato saldato un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione.

Per momento di effettuazione l’Agenzia delle entrate, nella circolare 4/E del 2017, specificava:

“Si ricorda che, ai fini della determinazione del “momento di effettuazione”, rilevante ai fini della spettanza della predetta maggiorazione, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà (tali regole sono applicabili anche ai soggetti esercenti arti e professioni – v. paragrafo 3 della circolare n. 23/E del 2016).”

E’ doveroso evidenziare che gli investimenti consegnati nel 2020 ma il cui ordine sia stato accettato dal venditore entro il 31/12/2019 e sempre entro tale data sia stato versato un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione, non potranno accedere al credito d’imposta in quanto rientrerebbero nella normativa dell’ iper/super ammortamento.

 

ALIQUOTE CREDITO D’IMPOSTA:

Beni strumentali che non rientrano nelle categorie di industria 4.0:

  • CREDITO D’IMPOSTA: 6% dei costi ammissibili
  • LIMITE MASSIMO COSTI AMMISSIBILI: 2 milioni di €.

 

Beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (macchinari 4.0):

  • CREDITO D’IMPOSTA: 40% dei costi ammissibili
  • LIMITE MASSIMO COSTI AMMISSIBILI: Tale aliquota si applica fino a 2,5 milioni di € di costi ammissibili.
  • CREDITO D’IMPOSTA: 20% dei costi ammissibili
  • LIMITE MASSIMO COSTI AMMISSIBILI: Tale aliquota si applica per gli investimenti che eccedono i 2,5 milioni di € e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili di 10 milioni di €.

 

Beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (software 4.0):

  • CREDITO D’IMPOSTA: 15% dei costi ammissibili
  • LIMITE MASSIMO COSTI AMMISSIBILI: 700.000 €.

 

FRUIZIONE CREDITO D’IMPOSTA:

Il credito d’imposta è fruibile in cinque quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione, per i beni 4.0, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.

 

COMUNICAZIONE AL MINISTERO:

Rispetto agli attuali incentivi che non necessitano di autorizzazione preventiva, il nuovo emendamento prevede: “Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 6 e 7, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 1, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.”

 

IMPORTANTI ONERI AMMINISTRATIVI DA RISPETTARE:

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sosteni-mento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194.

 

INVESTIMENTI 4.0 – PERIZIA TECNICA:

Per i beni 4.0 il cui costo unitario è superiore ai 300.000 euro le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

 

Lo staff di RDS rimane a disposizione per qualunque approfondimento!

 

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