FORMAZIONE 4.0 – PUBBLICATA LA PROCEDURA PER LA FRUIZIONE DELLE ALIQUOTE RAFFORZATE

Il Ministero dello Sviluppo ha pubblicato il decreto direttoriale che disciplina le procedure e gli adempimenti per la fruizione del credito d’imposta formazione 4.0 rafforzato.

La misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

I corsi di formazione avviati prima del 18 maggio 2022 godevano di un’agevolazione pari a:

50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le piccole imprese

40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le medie imprese

30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le grandi imprese

Con le modifiche introdotte dal DL 17 maggio 2022, n.50, si rafforzano le aliquote riservate alle piccole imprese (dal 50% al 70%) e alle medie imprese (dal 40% al 50%) per i corsi avviati successivamente al 18 maggio 2022, a condizione che vengano rispettate le condizioni specificate nel decreto ministeriale, ovvero:

 

1 – Corsi di formazione certificati

  • La fruizione delle aliquote maggiorate è subordinata al previo accertamento del livello di competenze dei dipendenti destinatari delle attività formative L’accertamento iniziale avverrà tramite la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità stabiliti dal decreto ministeriale di prossima emanazione.
  • Sulla base delle competenze certificate e delle specifiche esigenze dell’impresa, il soggetto formatore stabilisce i contenuti del corso, che dovranno essere coerenti con i moduli relativi alle tecnologie abilitanti indicate nel decreto ministeriale di prossima emanazione.

 

2 – Durata corsi di Formazione

  • Le attività formative devono avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore.

 

3 – Oneri documentali aggiuntivi

  • In aggiunta agli obblighi documentali e dichiarativi previsti dal Decreto Ministeriale del 4 maggio 2018 l’applicazione dell’aliquota maggiorata è subordinata al superamento di un test finale da parte del dipendente partecipante al corso, i criteri e le modalità di erogazione del test verranno disciplinate dal decreto ministeriale di prossima emanazione.

 

4 – Corsi erogati da formatori qualificati

Per fruire dell’agevolazione maggiorata i corsi dovranno essere erogati da formatori qualificati, elenco nel quale vengono integrati i Competence Center 4.0 e gli European digital innovation hub.

Di seguito l’elenco completo dei formatori qualificati:

  • soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione in cui l’impresa ha sede legale o sede operativa
  • università, pubbliche o private o strutture ad esse collegate
  • soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001
  • soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37
  • Istituti tecnici superiori
  • Competence Center 4.0
  • European digital innovation hub

 

I corsi di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022 che non rispettano le condizioni descritte, ma che risultano coerenti con quanto disciplinato dal Decreto Ministeriale del 4 maggio 2018, saranno agevolabili con le seguenti aliquote:

40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le piccole imprese

35% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le medie imprese

 

Per quanto riguarda le grandi imprese il Decreto non apporta nessun cambiamento, resta quindi inalterata l’aliquota del 30%.

Lo staff di RDS rimane a disposizione per eventuali approfondimenti.

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